Da venerdì 24 aprile in Toscana ristoranti e locali che somministrano alimenti potranno vendere cibo da asporto. Lo dispone l’ordinanza firmata dal presidente Enrico Rossi, la numero 41.
La vendita da asporto, che potranno effettuare tutti i ristoranti e i locali, anche artigianali, dovrà essere effettuata previa ordinazione on-line o telefonica.
I locali che vendono il cibo dovranno garantire che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano solo per appuntamenti e dilazionati nel tempo. Questo per evitare sia assembramenti all’esterno sia all’interno del locale dove sarà consentita la presenza di un cliente alla volta. Ogni cliente inoltre dovrà permanere all’interno del locale il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento dei prodotti. Resta invece sospesa per i ristoranti ogni forma di consumo sul posto.
Approfondimento
Con l’ordinanza n. 41 del 22 aprile 2020 si dispone che, a partire dal 24 aprile 2020, gli esercizi di somministrazione di alimenti e le attività artigiane alimentari possono effettuare la vendita per asporto. Tale possibilità è prevista, sia per gli esercizi di somministrazione che per le attività artigiane, limitatamente alla vendita per asporto di alimenti e, pertanto, le attività abilitate alla somministrazione sia di alimenti che di bevande dovranno limitare la vendita per asporto soltanto agli alimenti, intesi come cibi cucinati o pronti da consumare a domicilio.
La determinazione di escludere la vendita delle bevande, alcoliche o meno, per asporto e su preventiva prenotazione deriva dall’esigenza di prevenire al massimo ogni possibilità di violazione o aggiramento delle misure di contenimento, oltre che potenziali ed assembramenti di persone che, motivando l’uscita con l’acquisto, potrebbero riunirsi all’esterno dei locali per il consumo, tenuto conto anche della assenza di fasi di preparazione e lavorazione (come avviene per gli altri alimenti) e dei ridotti quantitativi di singole ordinazioni, il che amplierebbe la frequenza e il numero del solo asporto
Queste esigenze di tutela hanno prevalso su altre ipotesi.
Rimane in ogni caso consentita la possibilità di consegna a domicilio, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. aa) del DPCM 10 aprile 2020, di ogni genere di prodotto oggetto di somministrazione.
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